Sent. C. Cass. 23/02/2001, n. 2668 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP5251

Sent. C. Cass. 23/02/2001, n. 2668

48445 48445
1. Ingegneri e architetti - Onorario - Incarico collegiale - Liquidazione - Criteri ex art. 7 L. 49/143.

1. In tema di liquidazione dei compensi ad ingegneri ed architetti, l'art. 7 della L. 143/1949, nel disporre che «quando un incarico viene affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa», va interpretato (in ossequio al canone fondamentale di ermeneutica legislativa secondo il quale la norma giuridica va interpretata privilegiando il suo tenore letterale, e, solo quando tale significato non sia chiaro ed univoco, con ulteriore riguardo al criterio logico, al fine di individuare, a mezzo di una congrua valutazione del fondamento della norma stessa, la precisa intenzione del legislatore, avendo cura di ricavarla dal testo oggetto di specifico esame) nel senso che l'operatività della citata tariffa è limitata ai soli collegi dei quali siano membri soggetti appartenenti alle categorie professionali degli ingegneri e/o degli architetti, atteso che, proprio in ragione di questa omogeneità di appartenenza e della unitarietà delle prestazioni dei singoli componenti il collegio, a ciascuno di costoro è legittimamente liquidata per intero la tariffa fissata «ex lege».


(L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 7)R

Dalla redazione