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Sent. C. Stato 21/05/2001, n. 2782

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo idrogeologico - Tutela - Per ogni attività incidente sul suolo.
1. Il vincolo idrogeologico deve essere tutelato in ogni genere di intervento che implichi trasformazione e movimenti di terreno cioè che, per le caratteristiche dell'intervento medesimo o per la natura dei mezzi adoperati, sia capace di pregiudicare la stabilità del suolo e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata (L'art. 40 della L. reg. Lombardia 15 aprile 1975 n. 51 prescrive, per l'edificabilità dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o il consolidamento di edifici esistenti, un ulteriore controllo della loro stabilità e delle condizioni di equilibrio idrogeologico dell'area sottoposta al vincolo).

1a. Sul vincolo idrogeologico all'attività edilizia ved. C. Stato V 25 maggio 1995 n. 832R (Il vincolo idrogeologico non impedisce l'attività edilizia ma solo richiede che essa sia autorizzata dall'attività competente); C. Stato V 14 aprile 1993 n. 480R (I proprietari dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico costituito dalla impiantazione di alberi possono chiedere la rimozione del vincolo o l'autorizzazione del taglio di alcuni alberi, nella misura necessaria a permettere l'edificazione); C. Stato IV 3 febbraio 1992 n. 140R.

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