Sent. C. Cass. 01/03/2001, n. 2998 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 01/03/2001, n. 2998

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Da costruzioni - Violazione - Domanda di demolizione od arretramento - Limiti.
1. In tema di distanze legali fra costruzioni, qualora il manufatto edificato da un terzo con materiali propri su fondo altrui si trovi a distanza non legale rispetto ad una preesistente costruzione ubicata sul fondo confinante (art. 873 Cod.civ.), l'azione del proprietario di quest'ultimo volta a conseguire la demolizione o l'arretramento dell'opera - qualificabile come negatoria servitutis - è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante (in considerazione del carattere reale dell'azione medesima), dovendo, per converso, la legittimazione passiva del terzo costruttore essere riconosciuta (alla stregua della sua qualità di autore del fatto illecito) rispetto all'eventuale, ulteriore pretesa di risarcimento del danno.


(Cod.civ. art. 873)

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