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Sent.C. Cass. 02/02/2001, n. 1494

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1. Appalti oo.pp. - Arbitrato - Obbligatorietà in caso di controversia ex art. 16 L. 81/741 - Illegittimità costituzionale del detto art. 16.
1. In tema di contratti di appalto pubblico relativi alla realizzazione di opere pubbliche, l'obbligatorietà della devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista dall'art. 16 della L. 1981 n. 741, sostitutivo dell'art. 47 del Capitolato generale delle opere pubbliche di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (che, prevedeva, invece, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria) è venuta meno per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma predetta (Corte cost., sentenza n. 152 del 1996), la quale comporta il ripristino della norma di cui al dettato originario del citato art. 47, immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, anche in sede di legittimità.


(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 47[R=DPR106362,A=47]; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 16)[R=L74181,A=16]

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