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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Disciplina differenziata dell'autorizzazione paesaggistica rispetto agli altri titoli edilizi
Nel caso di specie, l'imputato (per il reato di cui all'art. 181, comma 1, del del D. Leg.vo 42/2004) aveva eseguito lavori, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza autorizzazione paesaggistica, consistiti nel livellamento del terreno per rettificare la pendenza, mediante riporto di materiale calcareo/marmoreo, sul quale erano posizionati due containers e sei carrabili colmi di rifiuti ferrosi.
La Sent. C. Cass. pen. 04/06/2018, n. 24872, ha ricordato in proposito che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità ex art. 36, del D. P.R. 06/06/2001, n. 380 estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata.
Infatti, l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli edilizi legittimanti l'intervento edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, del D. Leg.vo 42/2004, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi; mentre estingue il reato di cui all’art. 181, comma 1, del D. Leg.vo 42/2004, solo se espressamente rilasciata all'esito della speciale procedura di cui all'art. 181, comma 1-quater, dello stesso decreto.