Sent.C. Cass. 18/09/2000, n. 12325 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 18/09/2000, n. 12325

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1. Infortuni sul lavoro - Occasione di lavoro - Nesso di causalità - Fra attività lavorativa e sinistro.
1. In tema di occasione di lavoro ciò che è rilevante, ai sensi dell'art. 2 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore; tale nesso presuppone non tanto una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma richiede che questo evento dipenda dal rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio, pur sempre specifico (ma improprio), insito in attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali, allo svolgimento di quelle mansioni; ove sussista la suddetta obiettiva connessione tra attività lavorativa ed infortunio, non rileva l'eventuale comportamento colposo dell'infortunato (che in ipotesi avrebbe potuto evitare, o ridurre nelle conseguenze, il sinistro con un comportamento improntato a maggiore prudenza, diligenza o attenzione), mentre invece un comportamento doloso o la sussistenza di un rischio elettivo escludono la tutela assicurativa. (Nella specie, la Corte suprema ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potesse essere considerata inerente all'esecuzione del lavoro la condotta dell'assicurato, titolare di un'impresa artigiana, consistente nell'avere bruciato residui di produzione o rifiuti di cantiere utilizzando liquido infiammabile ed aveva, pertanto, ritenuto ascrivibili a rischio elettivo, le questioni che ne erano derivate e che avevano determinato il decesso dell'assicurato).

1. Sugli infortuni ved. Cass. 1° febbraio 2000 n. 1109R (Sui presupposti di tali infortuni).
(T.U. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2)

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