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Sent.C. Cass. 20/06/2000, n. 454

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Controversie - Giurisdizione - Giudice amministrativo. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo dell'appaltatore, di norma - Suo diritto soggettivo con giurisdizione giudice ordinario - Condizioni.
1. In relazione alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, l'art. 17 legge n. 741 del 1981, come modificato dall'art. 6 legge n. 687 del 1984, non ha devoluto al giudice amministrativo tutte le controversie in materia, configurando così una giurisdizione esclusiva, ma si è limitato a regolamentare il rapporto tra giudizio davanti al giudice amministrativo e ricorso amministrativo previsto, in materia di revisione prezzi, dall'art. 4 D.L.C.P.S. n. 1501 del 1947. 2. Con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, la posizione dell'appaltatore - che è di norma tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, configurandosi come interesse legittimo - acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, solo quando la convenzione sia resa obbligatoria in forza di clausola contrattuale stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 37 del 1973, ovvero quando l'amministrazione abbia già adottato un espresso provvedimento attributivo o tenuto un comportamento comportante implicito riconoscimento del diritto alla revisione; in relazione a tale ultima ipotesi, il provvedimento o il comportamento concludente devono provenire dall'organo deliberativo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico e non possono consistere in atti interni della P.A., meramente preparatori e propedeutici ad un eventuale riconoscimento della revisione. (Nella specie, in relazione ad un appalto di cui era parte un comune, la sentenza di merito, cassata dalla S.C., aveva attribuito valore di accoglimento della domanda di revisione dei prezzi ad una relazione dell'ingegnere capo di una Usl che trasmetteva il computo del compenso revisionale eseguito dal direttore dei lavori con l'adesione dell'appaltatore).

1a. Sulla giurisdizione in caso di controversie riguardanti la revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche ved. Csi 17 maggio 2000 n. 230R; Cass. S.U. 14 dicembre 1999 n. 897R; C. Stato VI 31 gennaio 2000 n. 482R; C. Stato IV 21 dicembre 1999 n. 1903R e Csi 14 ottobre 1999 n. 559R.
(D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 4; L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 17[R=L74181,A=17]; L. 8 ottobre 1984 n. 687, art. 6)[R=L68784,A=6] (D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501; L. 22 febbraio 1973 n. 37)R

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