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Sent.C. Conti 17/01/2000, n. 8

47801 47801
1. Progettista - Opere pubbliche - Responsabilità per danni - Giurisdizione Corte dei conti - Non sussiste.
1. L'attività professionale del progettista - a differenza del direttore dei lavori che va ad inserirsi funzionalmente nell'organizzazione della pubblica amministrazione - è regolata dalla stessa normativa che disciplina le prestazioni del professionista in generale svolte per i privati. Quindi qualora insorga controversia per danni causati dal progettista non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; ed è irrilevante che il professionista abbia eventualmente svolto attività preparatoria e di coordinamento con gli uffici pubblici, attività che in ogni caso non possono considerarsi esercizio di poteri o funzione pubblica ma semplicemente solo espressione dell'obbligo di diligenza che incombe al professionista in relazione all'obbligazione assunta per la redazione del progetto.

Ved. la precedente e contraria C. Conti, Molise 17 dicembre 1999 n. 194R.

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