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Sent.C. Stato 20/03/2000, n. 1470

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1. Appalti oo.pp. - Gara - Clausole del bando - Su offerte anomale - Contrastanti con art. 30, n. 4 Dir. 93/37/CEE - Deferimento alla Corte di giustizia.
1. Ai sensi dell'art. 177 del Trattato C.E., con riferimento all'art. 21, comma 1 bis, L. 11 febbraio 1994 n. 109 come modificato dalla L. 2 giugno 1995 n. 216, ed ai DD.MM. 28 aprile 1997 e 18 dicembre 1997 (ed anche alla prassi amministrativa), in materia di appalti di lavori pubblici devono essere sottoposte alla Corte di giustizia della Comunità europee le questioni pregiudiziali relative alla compatibilità con l'art. 30 n. 4 della Direttiva del Consiglio n. 93/37/C.E.E. delle seguenti clausole del bando di gara: a) clausole che escludono dalla gara le imprese che non abbiano presentato anche le giustificazioni del prezzo indicato nell'offerta, pari ad almeno il 75% del valore richiesto a base d'asta; b) clausole che prevedano un meccanismo di rilievo automatico della soglia di anomalia delle offerte da sottoporre a verifica di congruità, fondato su un criterio casistico ed una media aritmetica, tale che le imprese non possono conoscere preventivamente la soglia di anomalia; c) clausole che prevedano un contraddittorio anticipato, senza che l'impresa a cui è imputata la presentazione di un'offerta anomala sia sicura di poter fare valere le proprie ragioni dopo l'apertura delle buste e prima che venga adottato il provvedimento di esclusione; d) clausole secondo le quali l'Amministrazione appaltante può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti esclusivamente l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa partecipante; e) clausole che richiedano giustificazioni fondate inderogabilmente su elementi i cui valori minimi sono rilevabili d'ufficio o sono stabiliti da disposizioni amministrative.


(Trattato C.E. L. 14 ottobre 1957 n. 1203, art. 177; Dir. 14 giugno 1993 n. 93/37/CEE, art. 30, n. 4; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 21R, comma 1 bis come modificato da L. 2 giugno 1995 n. 216[R=L21695]; D.M. 28 aprile 1997[R=DM28A97]; D.M. 18 dicembre 1997)[R=DM18D97]

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