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Sent.C. Conti 20/10/1999, n. 68

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Prezzo a corpo invariabile anche per forza maggiore - Clausola valida per forza maggiore ordinaria ma non straordinaria.
1. La clausola di un contratto d'appalto di opera pubblica la quale stabilisca (in conformità con l'art. 348 della Legge fondamentale sui lavori pubblici, L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F) che il prezzo globale a corpo resta "fisso e invariabile per qualsiasi eventualità anche di forza maggiore", vale per la forza maggiore ordinaria ma non per quella straordinaria; in questo secondo caso infatti è consentita la derogabilità alla clausola suddetta, secondo il grado di prevedibilità dell'evento dannoso. (Nella specie era stata distrutta un'opera in corso di completamento con la deflagrazione dolosa di cariche di tritolo e conseguente incendio di eccezionale virulenza, propagazione e capacità distruttiva).

L'art. 326 della L. 20 marzo 1865 n. 2248R, All. F stabilisce, al comma 1, che i contratti d'appalto di lavori pubblici si fanno sempre per la loro esecuzione "regolandone il prezzo od a corpo od a misura"; e precisa, al comma 2, che per le opere a corpo "il prezzo convenuto è fisso ed invariabile". Secondo il successivo art. 348, comma 1, "l'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto". Il combinato disposto delle due norme, secondo la C. Conti, Campania 20 ottobre 1999 n. 68R, è valido soltanto nei casi di forza maggiore ordinaria ma non straordinaria. L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F (Testo unico delle leggi sui lavori pubblici) - Art. 326 (c. 1) - I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista regolandone il prezzo od a corpo od a misura. (c. 2) Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. - Art. 348 - L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 326 e 348)

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