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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP4286
Sent.C. Cass. 19/11/1999, n. 12837
Sent.C. Cass. 19/11/1999, n. 12837
1. Ingegneri - Giudizio disciplinare - Translatio ad altro Consiglio dell'Ordine - Diritto di contestazione dell'interessato. 2. Ingegneri - Giudizio disciplinare - Decisione del Consiglio nazionale - Ricorso alla Cassazione S.U. - Per eccesso di potere ed incompetenza ed anche per violazione di legge.
1. In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri e architetti ed in ipotesi di translatio del giudizio ad un Consiglio dell'Ordine diverso da quello di appartenenza dell'incolpato, ai sensi dell'art. 49 R.D. n. 2537 del 1925, l'interessato che ritenga illegittima la suddetta translatio ha l'onere di sollevare immediatamente la questione, eventualmente chiedendo in proposito una decisione del Primo presidente della Corte d'Appello, come previsto dal citato art. 49, non potendo, in mancanza, porre la questione di competenza territoriale per la prima volta dinanzi al Consiglio nazionale.
2. Contro le decisioni del Consiglio nazionale degli ingegneri il ricorso per cassazione alle Sezioni unite della Corte suprema è consentito, oltre che nei casi contemplati dall'art. 17 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (eccesso di potere ed incompetenza), anche ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo; pertanto, l'inosservanza del giudice all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge (denunciabile in cassazione) quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, che si verifica sia nei casi di sua radicale carenza, sia nel caso in cui essa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa dalla previsione normativa una possibile verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.
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