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Sent. C. Cass. 09/11/1999, n. 12443

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Criterio della prevenzione - Distanze minime tra pareti finestrate o dal confine - Inapplicabilità.
1. In tema di distanze nelle costruzioni, qualora le disposizioni regolamentari (programma di fabbricazione) impongano una distanza minima (non inferiore a 10 metri in applicazione dell'art. 9 D.M. n. 1444 del 1968) tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti ovvero una determinata distanza (5 metri) dal confine, prevista per soddisfare esigenze pubblicistiche che sovrastino gli interessi dei singoli e soddisfino gli interessi generali, rendono inapplicabile il criterio della prevenzione, con conseguente esclusione - salve le eccezioni previste nello stesso strumento urbanistico - della possibilità di costruire sul confine.


(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)R

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