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Sent.C. Conti 16/11/1999, n. 78

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1. Progetto oo.pp. - Incarico illegittimo - Azione di responsabilità contro P.A. (Soprintendente per i Beni culturali) - Prescrizione - Decorrenza - Da liquidazione onorario. 2. Progetto oo.pp. - Incarico di progetto poi inutilizzato - Colpa grave P.A. (Soprintendente per i Beni culturali).
1. Qualora venga conferito ad un professionista illegittimamente un incarico di progettazione di opera pubblica l'azione di responsabilità contro la Pubblica amministrazione si prescrive non alla data del conferimento dell'incarico ma al momento della liquidazione dell'onorario a quel professionista. 2. Il soprintendente per i Beni ambientali, artistici e storici che conferisce ad un professionista l'incarico di progettazione di opera pubblica al di fuori del programma operativo annuale e senza copertura finanziaria, progetto che quindi resta inutilizzato, è responsabile del conseguente danno per l'erario costituito dall'onorario - e oneri aggiuntivi (interessi e spese) - che ha dovuto pagare al professionista; del soprintendente va affermata la colpa grave, oltre che per il suo irragionevole ed incauto comportamento, per la violazione della nota del Ministero dei beni culturali ed ambientali del 21 giugno 1983 n. 11761 secondo la quale sono ammissibili le spese per progettazioni in quanto propedeutiche e strettamente necessarie per la realizzazione degli interventi eseguibili inseriti nei programmi operativi e comunque nei limiti delle assegnazioni di fondi.


(Cod. civ. art. 2935) (Circ. Min. Beni culturali 21 giugno 1983 n. 11761)

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