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Sent. C. Stato 16/03/1999, n. 286

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1. Edilizia ed urbanistica Piano di lottizzazione Sua valenza. 2. Edilizia ed urbanistica Piano di lottizzazione Assimilabile al piano regolatore Documenti costitutivi (Planimetria e convenzione). 3. Edilizia ed urbanistica Piano di lottizzazione Efficacia Termine massimo decennale
1. Il piano di lottizzazione, secondo la vigente normativa urbanistica di cui all'art. 28 L. 17 agosto 1942 n. 1150 come modificato dall'art. 8 L. 6 agosto 1967 n. 765, ha la funzione di piano urbanistico di attuazione, ossia di pianificazione al dettaglio, di piano esecutivo di urbanizzazione e di preconcessione edilizia. 2. Il piano di lottizzazione, configurandosi come piano urbanistico esecutivo, è simile al piano regolatore generale con riferimento alla specifica destinazione della zona interessata; ed è essenzialmente costituito dalla planimetria e dalla convenzione dovendo comprendere la pianta sia dei lotti edificabili e sia delle aree riservate alle opere di urbanizzazione (strade ecc.). 3. Ai sensi dell'art. 16, 5° comma della L. 17 agosto 1942 n. 1150, il piano di lottizzazione ha la durata massima di 10 anni, termine che risponde al preminente interesse pubblico anche per l'edificazione dei lotti oltre che per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.


(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 8)R (L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 16, 5° comma)R

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