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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 28/07/2008, n. 16
L. R. Emilia Romagna 28/07/2008, n. 16
L. R. Emilia Romagna 28/07/2008, n. 16
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TITOLO I - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e principi generali1. |
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Art. 2 - Principi generali |
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Art. 3 - Cooperazione interistituzionale1. L'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emi |
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Capo II - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea |
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Art. 3-bis - Qualità della legislazione1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio". 2. La Giunta e l'Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di for |
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Art. 3-ter - Partecipazione1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. 2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del p |
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Art. 4 - Rapporti Giunta - Assemblea legislativa1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento: a) alle posizioni assunte a livello europeo, nazionale e in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle iniziative e proposte di atti dell'Unione europea sui quali la Regione ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno e agli eventuali ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo; b) al seguito dato alla richiesta d |
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Art. 4-bis - Rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea |
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Art. 5 - Sessione europea1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa avvia la sessione europea per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sul |
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Art. 5-bis - Svolgimento della sessione europea1. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l’art. 38 |
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Art. 6 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea1. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa garantiscono, nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea. 2. In attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 Sito esterno, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative |
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Art. 7 - Sussidiarietà1. L'Assemblea legislativa verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Pro |
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Art. 7-bis - Partecipazione al dialogo politico |
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Art. 8 - Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione europea di cui all'articolo 5. N30 |
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Art. 9 - Contenuto della legge europea regionale |
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Art. 10 - Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unio |
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Art. 11 - Impugnazione di atti normativi dell'Unione europea1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normati |
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Capo II-bis - Programmazione e procedure di notifica |
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Art. 12 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea |
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Art. 12-bis - Programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei1. Al momento della presentazione da parte della Commissione europea delle proposte di regolamento che stabiliscono le priorità, gli obiettivi e le regole per la programmazione, gestione e controllo dei fondi strutturali e di investimento europei, si attivano |
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Art. 12-ter - Notifica delle discipline per le attività di servizi1. La Regione notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri i progetti di legge e di regolamento e le proposte di |
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Art. 12-quater - Notifica aiuti di Stato1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato. 2. Nella predisposizione di progetti di atti volti a istituire aiuti di Stato, la Giunta e l'Ass |
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Art. 13 - Norme organizzative |
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Capo III - Attività di rilievo internazionale della Regione |
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Art. 14 - Attività di rilievo internazionale della Regione1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 20 |
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Art. 15 - Rapporti Assemblea legislativa – Giunta1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20. 2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali |
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Art. 16 - Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a qu |
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Art. 17 - Intese con enti territoriali interni ad altro Stato1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territori |
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Art. 18 - Accordi della Regione con Stati esteri1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accord |
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Art. 19 - Indirizzi in materia di rapporti internazionali1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, |
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Art. 20 - Sessione sulle relazioni internazionali1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca un |
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TITOLO II - Rapporti interregionali. Attuazione dell'articolo 25 dello statuto regionale |
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Art. 21 - Intese con altre Regioni1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni. 2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese. |
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Titolo II-bis - PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DELLA STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA |
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Art. 21-bis - Finalità |
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Art. 21-ter - Tipologia degli interventi1. Per le finalità di cui all'articolo 21-bis, la Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono e sostengono, anche attraverso la corresponsione di contributi, i seguenti interventi: |
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Art. 21-quinquies - Norme attuative1. N14 Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati: a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all |
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TITOLO III - Disposizioni finali |
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Art. 22 - Clausola valutativa1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la s |
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Art. 23 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli d |
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Art. 24 - Abrogazioni1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004. |
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