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Sent.C. Stato 26/01/1999, n. 64

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1. Progetto oo.pp. - Importo inferiore a 5.000.000 di Ecu - Affidamento di incarico - Elementi valutabili ex L. 1994 n. 109 - Soltanto curricula dei progettisti. 2. Appalti oo.pp. - Enti locali - Procedimento - Responsabilità di dirigente comunale.
1. É illegittimo il bando di gara per la progettazione di un'opera pubblica d'importo inferiore a 5 milioni di Ecu (soglia comunitaria) che attribuisca rilevanza ad elementi diversi di curricula dei professionisti concorrenti (in particolare al ribasso sul costo presumibile di progettazione, spese ed accessori). Infatti per le suddette progettazioni l'art. 17, comma 12, L. Merloni (L. 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche; anche dopo la c.d. L. Merloni ter, L. 18 novembre 1998 n. 415, ndr) considera esclusivamente il curriculum dei professionisti (e non le offerte di carattere economico, come invece previsto dal D.P.C.M. 27 febbraio 1997 n. 116 per le sole gare d'appalto di servizi comunitarie di importo pari o superiore a 200.000 Ecu). 2. L'approvazione degli atti di gara degli Enti locali riguardo alla loro verifica tecnica e di legittimità compete non alla Giunta municipale ma ai dirigenti comunali che hanno seguito la relativa procedura; solo a questo iter procedimentale può infatti ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario derivante dall'art. 6, 2° comma, della L. 15 maggio 1997 n. 127 che attribuisce ai dirigenti "la responsabilità delle procedure d'appalto" (oltre alla presidenza delle commissioni) e la stipula dei contratti.

1. La norma dell'art. 17, comma 12, L. Merloni, citata da questa decisione è rimasta immutata anche dopo la c.d. L. Merloni ter, L. 18 novembre 1998, n. 415.[R=L41598]
(L. 15 maggio 1997 n. 127, art. 6, 2° c.)R (L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 17, 12° c.R; L. 2 giugno 1995 n. 216[R=L21695]; D.P.C.M. 27 febbraio 1997 n. 117[R=DPCM27F97])

Dalla redazione