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Sent. CGAR. Sicilia 13/10/1998, n. 618

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1. Appalti oo.pp. - A.T.I. - Associazione orizzontale - Quote societarie - Libertà di distribuzione fra le associate. 2. Appalti oo.pp. - A.T.I. - Gara - Ammissibilità di associazione verticale - Conseguente ammissibilità di associazione orizzontale per la prevalente categoria. 3. Appalti oo.pp. - A.T.I. - Associazione orizzontale ed associazione verticale - Nozioni.
1. Le associazioni temporanee di imprese possono costituirsi per quote di lavori liberamente concordate e perciò anche per quote quantitativamente molto limitate; è quindi valida l'associazione di tre imprese di tipo orizzontale nella quale una di esse possieda una quota societaria pari al 98% dell'importo complessivo delle quote. 2. Qualora per la partecipazione a gara d'appalto di opere pubbliche sia ammessa la possibilità di costituire una associazione temporanea di imprese di tipo verticale deve essere al contempo ammessa anche la possibilità che alla selezione per i lavori della categoria prevalente partecipino associazioni di tipo orizzontale. 3. Alle gare di appalto di opere pubbliche possono partecipare associazioni temporanee di imprese orizzontali e verticali; nell'associazione orizzontale ciascuna delle imprese è responsabile verso l'Ente appaltante dell'esecuzione di tutta l'opera appaltata mentre la distribuzione del lavoro, con relativi obblighi e responsabilità fra le varie imprese dell'associazione, non interessa i terzi ma soltanto le imprese associate; nell'associazione verticale invece un'impresa deve essere capace di eseguire tutti i lavori della categoria prevalente e deve associarsi con altre imprese che abbiano la capacità di eseguire i rimanenti lavori compresi nell'appalto.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13R; D.L.vo 19 dicembre 1991 n. 406, artt. 22 e 23[R=DLG40691,A=22]; D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, art. 8)[R=DPCM10GE91,A=8]

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