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Sent. C. Cass. 22/08/1998, n. 8332

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1. Ingegneri ed architetti - Onorario - Liquidazione del giudice - Secondo tariffe e non secondo equità.

1. Nelle materie disciplinate da tariffe professionali (nella specie, quelle riguardanti ingegneri ed architetti) il giudice è del tutto privo del potere di liquidare il compenso al professionista secondo equità, e deve, per converso, provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo le prescrizioni contenute nelle tariffe stesse.


(Cod. civ. art. 2233; L. 24 giugno 1923 n. 1395R; L. 5 maggio 1976 n. 340R; D.M. 11 giugno 1987)

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