FAST FIND : GP3509

Sent. C. Cass. 22/08/1998, n. 8332

46703 46703
1. Ingegneri ed architetti - Onorario - Liquidazione del giudice - Secondo tariffe e non secondo equità.

1. Nelle materie disciplinate da tariffe professionali (nella specie, quelle riguardanti ingegneri ed architetti) il giudice è del tutto privo del potere di liquidare il compenso al professionista secondo equità, e deve, per converso, provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo le prescrizioni contenute nelle tariffe stesse.


(Cod. civ. art. 2233; L. 24 giugno 1923 n. 1395R; L. 5 maggio 1976 n. 340R; D.M. 11 giugno 1987)

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino