Sent.C. Cass. 27/03/1998, n. 3239 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 27/03/1998, n. 3239

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1. Appalti - Responsabilità dell'appaltatore - Per omessa ultimazione dei lavori - Domanda del committente di adempimento - Ammissibilità.
1. Gli artt. 1667, 1668, 1669 Cod. civ., che disciplinano la responsabilità dell'appaltatore sul presupposto della realizzazione e consegna dell'opera commessa, non escludono l'applicabilità della disciplina generale dei contratti in base alla quale, in caso di omessa ultimazione dei lavori, il committente, ai sensi dell'art. 1453, 1° c. Cod. civ., può chiederne il completamento, indipendentemente dall'esercizio della facoltà - e non onere - del committente di controllare lo svolgimento dei lavori e di assegnare un termine per il rispetto delle condizioni stabilite, previsto dall'art. 1662 Cod. civ., per consentire, all'inutile decorso di esso, di domandare la risoluzione del contratto.

1. Ved. Cass. 18 maggio 1988 n. 3465R e 5 dicembre 1978 n. 5726[R=W5D785726]. L'art. 1453, 1° comma, stabilisce che: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
Cod. civ. artt. 1453, 1662, 1665, 1667, 1668, 1669

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