FAST FIND : GP3178

Sent.C. Cass. 23/02/1985, n. 1618

46372 46372
1. Consulenza tecnica d'ufficio - Ammissione - Potere discrezionale del giudice di merito - Limiti.
1. Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in cassazione; ma tuttavia, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza e neppure disporre (anche d'ufficio) indagini tecniche e, dall'altro, respingere la domanda perché non provati i fatti che soltanto l'impiego di conoscenze tecniche avrebbero potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Dalla redazione