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Sent.C. Cass. 13/10/1986, n. 5992

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Per la predisposizione di una variante - Obblighi dell'appaltatore - Custodia dell'opera.
1. Con riguardo all'appalto di opere pubbliche la sospensione dei lavori ordinata dalla pubblica amministrazione committente, per la predisposizione di una variante al progetto, costituisce esercizio di un potere legittimo ed in assenza di espresso e specifico divieto di ingerenza non comporta la cessazione o l'interruzione della custodia dell'opera da parte dell'appaltatore, che resta obbligato a porre in essere, con la sua organizzazione e secondo i suoi criteri tecnici, le cautele necessarie e specifiche alla situazione di attesa, onde evitare che nel periodo di interruzione derivi dalle cose in sua custodia pericolo o danno ai terzi.

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