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Sent.C. Cass. 13/06/1986, n. 3937

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1. Prevenzione infortuni - Colpa di persona preposta dall'imprenditore a sorvegliare i dipendenti - Permane responsabilità dell'imprenditore.
1. Con riguardo ad infortunio sul lavoro, che sia ascrivibile a fatto illecito di persona preposta dall'imprenditore a sorvegliare i dipendenti (nella specie, consistente nel non aver imposto le prescritte protezioni nell'uso dei macchinari), la responsabilità risarcitoria dell'imprenditore medesimo, a norma dell'art. 2049 C.c., non è esclusa per il fatto che detto preposto non sia un lavorante subordinato, essendo in proposito sufficiente anche un rapporto di mandato avente ad oggetto l'indicata sorveglianza.

1. Ved. Cass. 27 giugno 1984 n. 3776.[R=W27G843776]

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