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Sent.C. Cass. 01/12/1987, n. 8899

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1. Architetti - Albo professionale - Iscrizione - Ricorso al C.N.A. - Ricusazione di uno o più componenti del collegio giudicante - Termini 2. Architetti - Procedimenti giurisdizionali dinanzi C.N.A. - Osservanza del contraddittorio - Necessità 3. Ingegneri e architetti - Dipendenti dello Stato o di altra P.A. - Preclusione dell'esercizio della libera professione - Ammissibilità dell'iscrizione all'albo professionale
1. Nei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti (nella specie, in tema di iscrizione all'albo), la istanza di ricusazione di uno o più componenti del collegio giudicante, formato da almeno sei dei membri di detto Consiglio, è soggetta al termine posto dall'art. 52, 2° c., C.p.c., la cui osservanza non è preclusa dal fatto che i suddetti componenti siano noti solo al momento dell'apertura della seduta, dato che la parte già conosce tutti gli undici membri del Consiglio stesso, preventivamente eletti, e, quindi, è in grado di presentare tempestivamente quell'istanza. 2. Nei procedimenti giurisdizionali dinanzi al Consiglio nazionale degli architetti, il contraddittorio è adeguatamente assicurato dal dovere del collegio di convocare le parti, prima della decisione, mettendole in grado di esporre le proprie ragioni, anche con l'assistenza di un legale, ove ne facciano esplicita richiesta, mentre resta in proposito irrilevante che l'audizione delle parti medesime avvenga separatamente, senza una discussione in senso stretto, considerato che tale modalità, giustificata dalle peculiarità del procedimento (simile ai processi camerali), non è idonea a pregiudicare il diritto di difesa. 3. All'ingegnere od architetto, che versi per effetto della sua qualità di dipendente dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, in situazione d'incompatibilità con l'esercizio della libera professione, non è preclusa l'iscrizione all'albo professionale, tenuto conto che questa, pur configurando presupposto per il suddetto esercizio della professione, assume natura e funzioni autonome, e, pertanto, non può di per sé trovare ostacolo in quella incompatibilità, in difetto di un'espressa previsione (previsione invece contenuta in altri ordinamenti professionali, con una disparità di trattamento che trova obiettiva giustificazione nelle diverse caratteristiche di ciascuna professione, e che non consente quindi di sollevare dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione).

1. 2. 3. Conf. Cass. S.U. 1° dicembre 1987 n. 8897.[R=W1D878897]
C.p.c. artt. 51, 52, 101; Cost. artt. 3, 24; D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382; L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 4R; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, artt. 5, 7, 62R; R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7R; R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 7R; R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, art. 3[R=RD157833,A=3]; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, art. 241 [R=RD38334,A=241]; L. 25 aprile 1938 n. 897R; D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, art. 10; D.L. 13 settembre 1946 n. 233, art. 10; D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1063, art. 3[R=DPR106353,A=3]; D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, art. 3[R=DPR106753,A=3]; D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 60[R=DPR357,A=60]

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