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Sent.C. Cass. 17/06/1983, n. 4178

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Opportunità di disporla - Potere discrezionale del giudice di merito - Limiti - Decisione della controversia dipendente unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica - Ammissione della consulenza tecnica - Necessità.
1. Il potere del giudice del merito di ammettere la consulenza tecnica ha, di regola, carattere discrezionale, ma, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché i fatti posti a base del giudizio non possono essere altrimenti provati, non può il giudice, da una parte, respingere (sia pure implicitamente) l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e, dall'altra, non ritenere provati i fatti che la consulenza tecnica avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

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