Sent.C. Cass. 01/03/1990, n. 1578 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 01/03/1990, n. 1578

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1. Geometri - Provvedimento disciplinare del Consiglio provinciale - Non adottato per fatti non ritenuti disciplinarmente illeciti - Lettera di avvertimento del Presidente del Collegio - Non è provvedimento disciplinare e non è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale geometri.
1. Nel caso in cui il Consiglio direttivo del Collegio provinciale dei geometri escluda, in relazione a determinati fatti, gli estremi dell'illecito disciplinare, e quindi non eserciti il proprio potere di promuovere il relativo procedimento, la lettera di avvertimento, che per gli stessi fatti venga indirizzata al professionista interessato dal Presidente di detto Collegio, non può integrare provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare, quale che sia il suo effettivo tenore e, pertanto, non è impugnabile con ricorso al Consiglio nazionale dei geometri.

1. Il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 contempla, nell'art. 15, 2° c., il ricorso dei professionista al Consiglio nazionale dei geometri contro le decisioni del Consiglio del Collegio provinciale e non contro gli atti del suo Presidente.
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 11R

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