Sent. C. Cass. 17/08/1990, n. 8341 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 17/08/1990, n. 8341

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1. Geometra - Onorario - Stima dei beni ereditari - Parametro di riferimento.
1. Al fine della determinazione del compenso professionale, spettante ad un geometra, per la stima del valore di beni ereditari al momento dell'apertura della successione, tale valore, non quello maggiore che i beni medesimi abbiano alla data dell'espletamento dell'incarico, costituisce il parametro di riferimento (artt. 48 e 51 della tariffa di cui alla L. 2 marzo 1949 n. 144 e successive modificazioni), salvo restando il suo aggiornamento alla stregua dell'inflazione sopravvenuta, per conservare la consistenza reale del compenso stesso.

1. L. 1949 n. 144, Art. 16 (Contraddittori) Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 per cento al 30 per cento sugli onorari. Art. 48 (Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili) Le operazioni di stime e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato ecc. Art. 51 (Stime, inventari e consegna di fabbricati) L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato ecc. Art. 60 (Prestazioni da valutare a discrezione) (1° c.) Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valore e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario (2° c.). L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli articoli 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli articoli 21 a 25.
C.c. artt. 556 e 747; L. 2 marzo 1949 n. 144, artt. 16, 48, 51 e 60R

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