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Sent.C. Cass. 06/08/1990, n. 7901

45578 45578
1. Geometra - Onorarlo - Ritardato pagamento - Interessi - Decorrenza e misura.
1. A norma dell'art. 15 L. 2 marzo 1944 n. 144, gli interessi legali spettanti ai geometri in relazione a somme di cui sono creditori a titolo di compenso per prestazioni professionali, sono dovuti, dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

1. L'art. 1284 Cc. stabilisce al 1° comma che «Il saggio degli interessi legali è del 10% in ragione d'anno» (dove il saggio è stato così portato dal 5 al 10% dalla L. 26 novembre 1990 n. 353: Tariffa professionale dei geometri, L. 2 marzo 1949 n. 144, all'art. 15 stabilisce: «Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di ché decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia». Trattasi pur sempre di interessi legali che hanno però un tasso particolare - quello di sconto stabilito dalla B. Italia - diverso da quello genericamente previsto dall'art. 1284 C.c..
L. 2 marzo 1949 n. 144, art. 15R

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