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Sent.C. Conti 05/06/1991, n. 66

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Partecipazione - Certificato occorrente su moralità professionale - Soggetti per i quali è richiesto - Individuazione. 2. Appalti oo.pp. - Gare - Documentazione - Dichiarazione sostitutiva dei certificati della cancelleria del Tribunale - Validità due mesi - Dies ad quem riferito alla data dell'aggiudicazione. 3. Appalti oo.pp. - Gare - Documentazione - Dichiarazione sostitutiva dei certificati della cancelleria del Tribunale - Autenticazione della firma - Non è necessaria. 4. Appalti oo.pp. - Gare - Documentazione - Dichiarazione sostitutiva dei certificati della cancelleria del Tribunale - Contenuto - Nominativi dei soci - Non occorrono. 5. Appalti oo.pp. - Gara - Aggiudicazione ad Associazione temporanea di imprese - Accertamenti sull'attività esecutiva di tutte le imprese associate - Sono obbligatori.
1. Ai fini della partecipazione a gare d'appalto della P.A., nel quadro delle misure anti-mafia, la documentazione comprovante i requisiti di moralità professionale e cioè il certificato del casellario giudiziale (ai sensi degli artt. 27 e 28 L. 3 gennaio 1978 n. 1) ed il certificato prefettizio attestante inesistenza di procedimenti in corso o di provvedimenti definitivi relativi all'applicazione di una delle misure di prevenzione contemplate dalla legislazione antimafia vigente all'epoca dell'appalto, devono essere richiesti nei confronti dei soli amministratori muniti di potere di rappresentanza nelle società commerciali - ad eccezione delle società in nome collettivo (nei confronti di tutti i soci) e delle società in accomandita semplice (nei confronti dei soci accomandatari) - nonché delle persone a cui è affidata la direzione tecnica dell'impresa, come del resto precisato - correttamente - con Circ. Min.LL.PP. 18 gennaio 1983 n. 210/31. 2. Ai fini della validità temporale della dichiarazione sostitutiva dei certificati della Cancelleria commerciale del Tribunale (prevista in due mesi dall'art. 5 L. 10 febbraio 1962 n.57), legittimamente l'amministrazione fissa il dies ad quem di detto termine alla data certa di esperimento della gara, anziché alla data incerta della formale stipulazione del contratto, anche in base a quanto disposto dall'art. 16 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 secondo cui i verbali di aggiudicazione «equivalgono per ogni legale effetto al contratto». 3. Non si richiede autenticazione della firma della dichiarazione sostitutiva dei certificati della Cancelleria commerciale del Tribunale (prevista dall'art. 5 L. 10 febbraio 1962 n. 57), non essendo prescritta dall'art. 7 L. 17 febbraio 1968 n. 93 e non potendosi dubitare della provenienza, provata dalla sua inclusione in plico sigillato. 4. Nella dichiarazione sostitutiva dei certificati della Cancelleria commerciale del Tribunale, ai sensi dell'art. 7 L. 17 febbraio 1968 n. 93, deve essere solo attestata l'assenza di procedure di liquidazione, di fallimento e di concordato nel quinquennio anteriore (alla gara) ma non devono necessariamente indicarsi i nominativi dei soci. 5. Nel caso di aggiudicazione di appalto a più imprese riunite l'amministrazione non può esimersi dal verificare la collaborazione di ciascuna impresa all'esecuzione dell'opera, in quanto la mancata collaborazione comporterebbe un difetto funzionale (della causa) sia del contratto di mandato che del contratto di appalto, rendendo nullo l'uno o l'altro, e d'altra parte deve essere scongiurato il pericolo di negozi posti in essere in frode alla legge (art. 1344 Cod. civ.) come accadrebbe nel caso di riunione di impresa costituita al solo scopo di far eseguire lavori ad una o più di esse che non avrebbe potuto partecipare alla gara perché sprovviste dei requisiti di idoneità richiesti.


L. 3 gennaio 1978 n. 1R R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 16R; L. 10 febbraio 1962 n. 57[R=L5762]; L. 17 febbraio 1968 n. 93, art. 7[R=L9368,A=7] C.c. art. 1344

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