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Sent.C. Cass. 02/12/1994, n. 10358

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1. Geometri - Limiti di competenza - Ex art. 16 R.D. 1929 n. 274 - Vi rientra il progetto di massima.
1. L'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che determina l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale dei geometri consentendo loro, per le costruzioni, solo la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili (lett. m) o di costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza con opere in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo (lett. l), si riferisce ad ogni progetto, ed anche, quindi, a quelli di massima, i quali, del resto, concentrandosi nell'ideazione, anche sotto il profilo tecnico, delle linee essenziali e generali dell'opera, e non solo in un mero disegno architettonico, presuppongono le fondamentali operazioni di calcolo necessarie per la verifica della possibilità astratta della loro concreta realizzazione, in relazione alle quali si pone quell'esigenza di qualificazione professionale del professionista progettista che giustifica le limitazioni delle competenze dei geometri previsti dalla relativa legge.

1. Ved. Cass. 14 marzo 1985 n. 1990 [R=W14M8590] e 10 marzo 1983 n. 1784.[R=W10M831784] 1a. Ved. nota 1a. a Cass. II 20 ottobre 1994 n. 8576.R
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16 R

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