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Sent.C. Stato 01/02/1994, n. 83

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1. Appalti oo.pp. - Gare - Raggruppamento di imprese - Impugnazione di atti di gara - Vi sono legittimate le singole imprese. 2. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Aggiudicazione - Fattispecie - Maggior punteggio per bontà del progetto rispetto al prezzo - Rilevanza determinante - Legittimità dell'aggiudicazione - Condizione.
1. Le singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo sono legittimate a impugnare in via autonoma l'aggiudicazione della gara cui abbiano preso parte nell'ambito del raggruppamento stesso; pertanto, la proposizione dell'autonomo ricorso non comporta l'estinzione del rapporto di mandato che lega le imprese del raggruppamento. 2. In sede di procedimento di appalto-concorso per la realizzazione di un'opera pubblica è legittima l'aggiudicazione che di fatto risulta determinata in considerazione della bontà del progetto (elemento che ha avuto un punteggio superiore a quello dato all'elemento prezzo) qualora ciò sia il risultato di un criterio aritmetico fissato dalla Commissione di gara, che - ferma restando la prevalenza attribuita all'elemento prezzo - consente di individuare l'offerta più vantaggiosa nel suo complesso, non solo in assoluto, ma anche nella necessaria comparazione globale con le altre offerte.

1. Ved. C. Stato IV 28 maggio 1988 n. 478[R=WCS28MA88478] e 4 settembre 1985 n. 335.[R=WCS4S85335] 2. Ved. C. Stato VI 26 ottobre 1992 n. 817 R
L. 8 agosto 1977 n. 584, art. 24, lett. b) [R=L58477,A=24]; D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696, art. 59 [R=DPR69679,A=59]

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