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Sent. C. Cass. 05/05/1995, n. 4921

44801 44801
1. Ingegneri e architetti - Onorario - Opere di edilizia popolare ed economica - Prestazioni parziali - determinazione dell'onorario base - Aliquota applicabile - Aumenti automatici ex art. 18 tariffa - Inapplicabilità. 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Interessi ex art. 9, 4° comma L. n. 143/1949 - Natura accessoria - Liquidazione d'ufficio da parte del giudice - Ammissibilità (ING-ONO/ITS)
1. In tema di liquidazione degli onorari spettanti ad ingegneri ed architetti in materia di prestazioni professionali relative alla costruzione di opere di edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, l'ipotesi di prestazioni parziali è disciplinata esclusivamente dall'art. 4 D.M. 18 settembre 1967; in tal caso la determinazione dell'onorario-base a percentuale deve essere calcolata sulla base delle aliquote specificate nella tabella B annessa alla tariffa nazionale (combinato disposto degli artt. 4 D.M. cit. 18 primo comma tariffa e tab. B annessa), e all'onorario così determinato, non si applicano gli aumenti previsti, in via generale ed automatica, dall'art. 18 della tariffa (nella specie, l'aumento del 25% di cui al primo comma). 2. Gli interessi dovuti sugli onorari spettanti ad ingegneri ed architetti ai sensi dell'art. 9, 4° comma L. 2 marzo 1949 n. 143, hanno carattere accessorio rispetto alla somma dovuta per le prestazioni professionali, con la conseguenza che essi, decorsi sessanta giorni dall'invio della specifica, spettano al professionista indipendentemente da successivi atti di costituzione in mora e debbono essere liquidati dal giudice anche in difetto di espressa domanda, a meno che non risulti la volontà del professionista di rinunciarvi.

1. Ved. Cass. 17 marzo 1993 n. 3167 R; 4 maggio 1993 n. 5158 R R.D. 8 febbraio 1923 n. 345 (Norme complementari per la esecuzione ed il collaudo dei lavori edilizi con contributo governativo), art. 19, 1° comma «Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio e quello del lavoro saranno determinate le modalità per l'applicazione del presente decreto e sarà approvata una tariffa delle competenze degli ingegneri direttori dei lavori e degli ingegneri collaudatori.» R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2654, convertito in L. 17 aprile 1925 n. 473 (Passaggio alla competenza del Ministero ll.pp. dei poteri attribuiti al Ministro dell'economia nazionale con R.D.L. 7 ottobre 1923 n. 2412 sulla edilizia popolare), art. unico "Tutti i poteri attribuiti al Ministero dell'economia nazionale con il R.D.L. 7 ottobre 1923 n. 2412 sono trasferiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici".
R.D. 8 febbraio 1923 n. 345, art. 9, 1° comma (ved. in nota); R.D.L. 2 dicembre 1923 n. 2654, art. unico (ved. in nota); L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9 ; L. 4 marzo 1958 n. 143R ; D.M. 18 settembre 1967 n. 17321, artt. 1 e 4 ; L. 5 maggio 1976 n. 340 R; L. 1° luglio 1977 n. 404R ,L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9 R

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