Sent. C. Cass. 20/02/1992, n. 2087 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 20/02/1992, n. 2087

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Regolamento edilizio del Comune di Mede - Distanza minima dal confine pari a 112 dell'altezza edificio - Distacco minimo obbligatorio di 10 m tra pareti finestre e pareti di edifici antistanti - Applicabilità.
1. La disposizione dell'art. 54, 3° c. del Regolamento edilizio del Comune di Mede (recante norme generali per le zone edificabili e descrizione e computo degli indici edilizi) secondo cui «nei confronti con altre proprietà non partecipanti al progetto si deve applicare una distanza minima fra linea di confine e fronti aperte dei fabbricati tale da ottenere un rapporto pari alla metà del valore stabilito per Ri... » (rapporto tra altezza del fabbricato e distanza tra gli edifici in proprietà private) deve essere interpretata nel senso che la distanza minima dal confine sia pari alla metà dell'altezza dell'edificio, fermo restando il distacco minimo obbligatorio di mt. 10 fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Di).

1. Per la L 6 agosto 1967 n. 765 ; per il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444
L. 6 agosto 1967 n. 765R; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444

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