Sent. C. Cass. 11/01/1992, n. 243 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 11/01/1992, n. 243

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1. Edilizia ed urbanistica Distanze - Scarpata o terrapieno naturale o artificiale - Muro di contenimento - Natura di costruzione - No, sino al livello del fondo sovrastante - Si, per la parte superiore.

1. Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendo lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento dovuti all'opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.

1. Conf. Cass. 6 maggio 1987 n. 4196;, Cass. 15 ottobre 1983 n. 6060, Cass. 10 luglio 1978 n. 3452.


Cod. civ. art. 873

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