Sent. C. Stato 03/01/1992, n. 3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP1349

Sent. C. Stato 03/01/1992, n. 3

44543 44543
1. Geometri - Competenza professionale - Normativa applicabile (L. 1949 n. 144 non abrogata da L. 1961 n. 1181). 2. Geometri - Limiti di competenza - Individuazione - Criterio generale - Rete fognante - Esclusione.

1. La delegificazione della normativa che determina le tariffe dei geometri, effettuata con la L. 18 ottobre 1961 n. 1181, non ha abrogato le norme sostanziali contenute nella L. 2 marzo 1949 n. 144, riguardanti lo status del geometra. 2. In base alla normativa vigente (R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 e L. 2 marzo 1949 n. 144) non rientra nella competenza professionale dei geometri la realizzazione di un complesso di opere che richieda una visione d'insieme e ponga problemi di carattere programmatorio. (Nella specie, la realizzazione di una rete fognante in una città capoluogo di regione).

Dalla redazione