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Sent. C. Stato 10/11/1992, n. 1249

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In deroga, ex Emilia Romagna art. 54 L. 1978 n. 47 - Soddisfacimento interessi di rilevanza pubblica - Necessità.
1. L'ammissibilità del rilascio di concessione in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione del piano regolatore generale di cui all'art. 54 L. reg. Emilia Romagna 7 dicembre 1978 n. 47, così come modificato dall'art. 46 L. reg. 29 marzo 1980 n. 23, presuppone che il manufatto edilizio risulti idoneo oggettivamente - e cioè per proprie caratteristiche urbanistiche e per la sua destinazione funzionale - a soddisfare interessi di rilevanza pubblica, fermo restando che la valutazione di tale soddisfacimento deve essere effettuata in relazione all'intero edificio ed alla funzione di esso, pubblico o privato che sia, per cui è costruzione privata quella concepita per le esigenze di una singola persona portatrice di handicap e bisognosa di particolari strutture architettoniche.

1. Ved. C. Stato IV 3 febbraio 1981 n. 128.[R=WCS3F81128]
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quater R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 16 R; L. 9 gennaio 1989 n. 13 R

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