Sent.C. Cass. 09/11/1992, n. 12076 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 09/11/1992, n. 12076

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1. Appalto - Revisione prezzi - Diritto dell'appaltatore - Duplice condizione.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1664 C.c., il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi è subordinato al duplice accertamento che vi sia stato un aumento, in misura superiore al decimo del prezzo convenuto, del costo dei materiali e della mano d'opera impiegati e che tali aumenti fossero imprevedibili al momento della conclusione del contratto, potendo, peraltro, l'imprevedibilità del mutamento riguardare, in epoca di instabilità monetaria, anche la sola misura del mutamento, quando si verifichi un improvviso saldo inflattivo, rispetto all'andamento della svalutazione manifestatosi negli anni precedenti, dovuto a particolari contingenze.

1. La revisione dei prezzi - il cui istituto era già stato profondamente modificato dall'art. 33 L. 28 febbraio 1986 n. 41 - è stata esclusa del tutto dall'art. 3, 1° c. del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359, il quale ha soppresso nell'art. 33 sopra indicato le parole «aventi durata inferiore all'anno» del 2° comma nonché la parola «altresì» del primo periodo e l'intero secondo periodo del 4° comma; ed ha abrogato tutto il 3° comma lasciando in vita il 4° comma modificato, sul prezzo chiuso (4° comma che è stato poi anch'esso abrogato dal 1° periodo del 5° comma dell'art. 15 della L. 23 dicembre 1992 n. 498).
C.c. art. 1664

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