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Sent.Corte Cost. 19/04/1993, n. 199

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1. Professionisti - Limiti di competenza - Esercizio abusivo della professione - Art. 348 C.p. - Contenuto precettivo - Autonomia e compiutezza - Norme disciplinanti le singole professioni - Limiti - Contrasto con artt. 25 e 27 Cost. - Non sussiste 2. Geometri - Limiti di competenza - R.D. 1929 n. 274 - Natura regolamentare - Contrasto con artt. 25 e 27 Cost. - Inammissibilità della questione 3. Geometri - Limiti di competenza - Disciplina - R.D. 1929 n. 274 - Natura regolamentare - Dopo L. 1949 n. 144 - Permane 4. Geometri - Limiti di competenza - Rispetto a ingegneri e architetti - Discrimine - «Modestia» delle costruzioni ex art. 16 lett. 1) e m) R.D. 1929 n 274 - Criterio non generico
1. L'art. 348 Cod. pen., il quale punisce l'esercizio abusivo della professione, non è una norma in bianco da integrare con le norme che stabiliscono i limiti delle varie attività professionali, ma delinea esaurientemente la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali, costituite dalla realizzazione di atti mediante i quali viene abusivamente esercitata una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, sicché il contenuto ed i limiti di ciascuna professione non refluiscono all'interno della struttura del fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per caso; pertanto, il cit. art. 348 Cod. pen. non è in contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost., sotto il profilo che non avrebbe autonomia precettiva e sarebbe destinato ad operare in simbiotica concorrenza con le disposizioni extrapenali che disciplinano le professioni. 2. Le norme del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che disciplinano la professione di geometra, hanno natura regolamentare e non possono quindi formare oggetto di questioni di legittimità costituzionale avanti la Corte costituzionale; pertanto, è inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 R.D. n. 274 del 1929 cit., sollevata in relazione agli artt. 25 e 27 Cost. 3. La L. 2 marzo 1949 n. 144 che approva la tariffa professionale dei geometri si richiama al regolamento contenuto nel R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 solo al fine di individuare l'oggetto della tariffa professionale; pertanto, è da escludere che la citata legge n. 144 abbia inteso attribuire forza di legge alle norme del citato regolamento. 4. Il parametro della «modestia» delle costruzioni, stabilito dall'art. 16 lett. l) e m) R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 con cui è stato approvato il regolamento sulla professione dei geometri, quale criterio discriminatore tra la competenza dei geometri e quelle degli ingegneri ed architetti, non è generico, in quanto si riferisce a nozioni tecniche di comune esperienza, che consentono di valutare se la struttura dell'edificio e le modalità costruttive, unicamente al criterio quantitativo ed economico, escludano che la costruzione possa essere realizzata da professionisti di rango inferiore.

1. a 4. Ved. C. cost. 5 febbraio 1975 n. 16. [R=WCC5F7516] Ved anche nota 1. a Cass. pen. VI 2 febbraio-15 aprile 1993 n. 3673.R
1. a 4. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 16 R, L. 2 marzo 1949 n. 144 R

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