Sent. C. Cass. 01/12/1993, n. 11877 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP722

Sent. C. Cass. 01/12/1993, n. 11877

43916 43916
1. Professionisti - Ingegnere o architetto o geometra - Onorario - Varianti richieste dal committente - Obbligo di pagamento del compenso - Prevedibilità o meno delle varianti - Irrilevanza.
1. Il committente è obbligato al pagamento delle prestazioni professionali rese dall'ingegnere, dall'architetto o dal geometra per le varianti da lui richieste, siano o no dipendenti da fatti prevedibili, perché l'art. 12 L. 2 marzo 1949 n. 144, contenente norme sui compensi per le prestazioni dei predetti professionisti, ricollega il diritto del professionista ad un autonomo compenso sia alle varianti rese necessarie per fatti imprevedibili sia, ed alternativamente, a quelle richieste dal committente, di guisa che, accertata quest'ultima condizione, resta irrilevante l'accertamento dell'imprevedibilità dei fatti che hanno determinato l'esigenza della variante.

1. La massima sembra inesatta perché riferisce all'ingegnere, all'architetto ed al geometra una normativa, quella dell'art. 12 L. n. 144/1949 [«Art. 12 - Varianti (1° c.) Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario. (2° c.) Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.»] che riguarda invece soltanto i geometri. In effetti la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui alla L. 2 marzo 1949 n. 143, nell'art. 4, 2° c. contempla solo varianti da computarsi a vacazione «ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere» [lett. d)]. La Corte suprema ha forse voluto estendere, per analogia, agli ingegneri ed architetti la normativa valida per i geometri (la quale dice, sì, che le variazioni devono essere pagate ma, a differenza di quella per gli ingegneri ed architetti, non dice come) che ammette varianti per tutti i progetti (sia di massima che esecutivi) e non solo di massima, come stabilisce la tariffa degli ingegneri e architetti; e le ammette non solo a condizione che siano rese necessarie da fatti imprevedibili (come sono ammesse anche per gli ingegneri ed architetti) ma anche, in alternativa, che siano richieste dal committente.
L. 2 marzo 1949 n. 144, art. 12 R

Dalla redazione