Sent. C. Stato 13/10/1993, n. 1041 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 13/10/1993, n. 1041

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Pertinenze - Individuazione - Criterio - Art. 7 L. 1992 n. 94 - Fattispecie - Piscina prefabbricata.
1. Nel sistema di cui all'art. 25 marzo 1992 n. 94, il concetto di pertinenza va valutato sia in relazione alla necessità ed oggettività del rapporto pertinenziale sia alla consistenza dell'opera, che deve essere tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio, e che comunque deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell'edificio principale; pertanto, va ritenuta pertinenza la piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola.

1. Ved. Cass. 14 marzo 1974 n. 974[R=W14M74974] (Sono pertinenze abitative le opere permanentemente destinate a soddisfare le esigenze di chi risiede nella costruzione principale). Ved. anche Cass. pen. III 3-20 giugno 1991 n. 6845[R=WP3G916845] [Sussiste la natura pertinenziale (in materia ed ai fini della disciplina edilizia) allorché la costruzione, destinata ad assolvere le esigenze dell'immobile principale, sia posta al servizio di quest'ultimo ed abbia ridotta dimensione sia in assoluto che in relazione all'immobile principale medesimo].
C.c. art. 817 ; Norma per l'edilizia residenziale L. 25 marzo 1982 n. 94, art. 7 R

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