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Sent.C. Cass. 21/08/1996, n. 7734

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Approvazione - Diffida dell'appaltatore a provvedervi - Silenzio della P.A. - Effetti.
1. Il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla diffida dell'appaltatore a provvedere all'approvazione del collaudo non determina la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda di arbitrato previsto dall'art. 46 Cap. gen. oo.pp., D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - secondo cui l'istanza di arbitrato deve essere notificata nel termine di sessanta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia in sede amministrativa ai sensi del precedente art. 42 - atteso che per tale provvedimento si intende una manifestazione formale dell'Amministrazione che esprima la presa d'atto di una controversia e la volontà di risolverla e che contenga una decisione definitiva (e cioè non di rinvio o comunque interlocutoria) della controversia.


D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 42 e 46 [R=DPR106362,A=42]

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