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17/01/2018

Omessa dichiarazione della condanna dell’amministratore cessato dalla carica: conseguenze

Secondo la Corte di giustizia UE, sent. 20/12/2017, causa C-178/16, l’omessa dichiarazione da parte dell’offerente della condanna, anche se non ancora definitiva, dell’amministratore cessato dalla carica, comporta la mancata dimostrazione della dissociazione dell’impresa dalla condotta illecita e conseguentemente l’esclusione dalla gara.

Dalla sentenza emergono interessanti spunti di raccordo tra la disciplina previgente di cui alla Direttiva 2004/18/CE, recepita con il D. Leg.vo 163/2006, e la disciplina vigente dettata dalla Direttiva 2014/24/UE, recepita con il D. Leg.vo 50/2016 in materia di cause di esclusione derivanti da reati che incidono sulla moralità professionale, obbligo di dichiarazione di condanne ancora non definitive e rilevanza della condotta degli amministratori delle imprese concorrenti, anche alla luce delle Linee guida ANAC n. 6 aggiornate al c.d. correttivo al Codice dei contratti pubblici (Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1008).

Dalla redazione