Sent. C. Cass. 12/04/1996, n. 3446 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP498

Sent. C. Cass. 12/04/1996, n. 3446

43692 43692
1. Edilizia ed urbanistica - Regolamento edilizio - Pubblicazione nell'albo pretorio - Non occorre certificazione del segretario comunale - Rilevanza di elementi presuntivi.
1. La pubblicazione nell'albo pretorio del regolamento edilizio non deve necessariamente risultare dalla certificazione del segretario comunale, prevista dall'art. 163 R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, ma può anche essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali sono certamente le sue modifiche e la sua prolungata applicazione.

1. Ved. Cass. 1° giugno 1993 n. 6117 R (Sulla pubblicazione nell'albo pretorio del regolamento edilizio). 1a. Come nota 1a. a C. Stato IV 18 gennaio 1996 n. 45.R
Cod. civ. art. 873 ; R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, art. 163[R=RD29711,A=163]

Dalla redazione

Back to top