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Sent. C. Cass. 09/09/1997, n. 8741

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Escavazioni per esercizio di cava - Legge di polizia mineraria 1893 n. 184 abrogata dal D.P.R. 1959 n. 128 - Conseguente applicabilità art. 891 Cod. civ. per distanza fra cava e confine.
1. L normativa generale in tema di polizia mineraria, recata dalla L. 30 marzo 1893 n. 184, deve ritenersi superata per effetto della sopravvenienza del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, che, con disciplina minuziosa ed organica, ha regolato l'intera materia oggetto della legge cit., così determinando l'abrogazione di quest'ultima ai sensi dell'art. 15 disp. prel. Cod. civ.; pertanto, in tema di esecuzione di scavi correlati all'esercizio di una cava non può trovare applicazione l'art. 6 legge n. 184 del 1893, che fa obbligo di mantenere un distacco non minore di venti metri fra il ciglio della cava ed il confine del fondo, mentre l'art. 891 Cod. civ. che prevede il mantenimento di un distacco fra il confine e l'altrui escavazione pari alla profondità di questa, è norma la cui osservanza i proprietari dei fondi confinanti hanno diritto di pretendere, a prescindere dalle norme che a difesa di interessi generali assoggettano ad autorizzazione amministrativa, rilasciabile a determinate condizioni e subordinatamente al rispetto di previsti distacchi da determinati beni, l'esercizio di cave e lo svolgimento dell'attività estrattiva.

1. Preleggi, art. 15 (Abrogazione delle leggi) - Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Cod. civ. - Art. 891 (Distanze per canali e fossi) - Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.
Preleggi, art. 15 ; Cod. civ. art. 891; L. 30 marzo 1893 n. 184, art. 6[R=L30M93,A=6]; D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128R

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