Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Estensione agevolazioni fiscali su convenzioni urbanistiche e atti conseguenti
In particolare:
- si dispone che il trattamento fiscale (Imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle Imposte ipotecaria e catastale) già previsto dall’art. 32 del D.P.R. 601/1973, comma 2, per le convenzioni e gli atti d’obbligo previsti dalla medesima L. 10/1977, si estende a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi;
- si dispone che il medesimo trattamento fiscale agevolato di cui sopra si estende anche alle convenzioni urbanistiche e agli atti previsti dall'art. 40-bis della L.P. Bolzano 13/1997 per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
Si rammenta che l’art. 40-bis della L.P. Bolzano 13/1997, stabilisce, tra l'altro, che il Comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo. Tali convenzioni urbanistiche possono prevedere l'acquisto di immobili e di diritti reali oppure l'assunzione dei costi di realizzazione, gestione o costi successivi nonché l'esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all'ambiente o al paesaggio.
Con questa estensione dell’ambito applicativo dell’agevolazione in oggetto vengono in sostanza recepite le interpretazioni fornite dall’amministrazione finanziaria, di cui viene dato conto negli approfondimenti.