Sent.C. Cass. 21/12/1996, n. 11482 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 21/12/1996, n. 11482

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1. Ingegneri e architetti - Provvedimento disciplinare - Successivo annullamento in via di autotutela - Impugnazione - Inammissibilità.
1. L'annullamento in sede di autotutela si riferisce ad atti amministravi invalidi, i cui effetti restano caducati ab initio; con la conseguenza che non è suscettibile di ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, per difetto d'interesse ad agire da parte dell'interessato, il provvedimento disciplinare a carico di un architetto adottato e poi annullato, in via di autotutela, per motivi di legittimità, da parte del Consiglio provinciale dell'Ordine, in quanto l'indicato annullamento non ha potuto avere alcun effetto dannoso per il professionista originariamente incolpato.


L. 24 giugno 1923 n. 1395, art. 5, R; R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 10R

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