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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib.G.R. Veneto 08/02/2011, n. 121
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[Premessa]Com’è noto, il contenimento dei consumi energetici e le tecniche di progettazione e fabbricazione di immobili ad uso residenziale o commerciale in linea con tale prospettiva rappresenta uno degli obiettivi premianti in termini di tutela ambientale. Le misure economiche legate a questa prospettiva hanno un forte impatto a tutti i livelli del tessuto economico e sociale dell’Unione Europea, e le Regioni sono chiamate a collaborare, all’interno degli Stati membri, per governare tale impatto e favorire la cultura del rispetto dell’ambiente, nella maniera più capillare possibile, facilitando l’azione di “riqualificazione energetica” del patrimonio urbanistico ed edilizio che insiste sul territorio. Con i D.Lgs. 192/2005 R e 311/2006 di recepimento delle Direttive Europee, è stato disposto l’obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, od oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di “parte terza” rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell’edificio. Il certificato ha validità “decennale”, è un documento allegato agli atti pubblici negoziali e dev’essere redatto in originale nei modelli disposti dalle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, approvate con DM 26/06/2009, pubblicate in G.U. n. 158 del 10/07/2009. I punti 8 e 9 delle predette Linee Guida sanciscono l’obbligo di trasmettere copia dell’attestazione di certificazione energetica anche alla Regione, alla quale attualmente, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 192/2005, compete l’ obbligo di censire le attestazioni, analizzarne i dati ed inviare i risultati di quest’attività di monitoraggio statistico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento e alla Conferenza unificata. L’assolvimento di tale obbligo di trasmissione delle attestazioni alla Regione del Veneto si sta rivelando, via via, sempre più impattante, tanto per i soggetti certificatori e proprietari degli edifici che obbligatoriamente devono essere certificati, quanto per gli uffici dell’U.P. Energia della Regione del Veneto, per le problematiche connesse alla |
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Allegato A - Studio per la realizzazione di VE.NET.energia Registro regionale delle Attestazioni di Certificazione Energetica |
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Premessa. Perché VE.NET.energiaDa oltre un decennio, ormai, il contenimento dei consumi energetici e le tecniche di progettazione e fabbricazione di immobili ad uso residenziale o commerciale, in linea con tale prospettiva, rappresenta uno degli obiettivi premianti in termin |
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1. Le fonti normativeAi sensi dei D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 di recepimento delle Direttive Europee, è stato disposto l’obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, da redigersi a cura di un tecnico di “parte terza” rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell’edificio. - Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste nelle diverse Finanziarie, per interventi migliorativi delle prestazioni |
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A - Gli immobili da certificareSecondo il paragrafo delle Linee Guida Nazionali, la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Vale a dire, secondo la nomenclatura usata dal DPR 412/1993 (art. 3): E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: |
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B - Soggetti abilitati alla certificazione energetica. I professionisti incaricatiAi sensi della norma nazionale pertanto possono redigere la certificazione i professionisti iscritti a Ordini o Collegi pr |
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C - Soggetti abilitati alla certificazione energetica. La dichiarazione dei proprietariPer gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m² e ai soli fini del trasferimento a titolo oneroso dell’immobile (cfr. 1bis, dell’artico |
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2. La trasmissione della certificazione energetica alla Regione del VenetoEntro i quindici giorni successivi alla redazione dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Le finalità che la trasmissione alla Regione assolve sono di tipo statistico e risultano elencate nelle previsioni specifiche dell’art. 10 del D.Lgs. 192/2005, ai sensi del quale, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività: |
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2.1. Lo stato dell’arte. La ricezione, la registrazione a Protocollo Generale e la gestione della certificazione energeticaAllo stato attuale, le attestazioni, generalmente spedite attraverso Raccomandata A.R., munite del timbro riportante l’iscrizione del certificatore in albi professionali riconosciuti dalla normativa (ingegneri, periti, ecc.), vengono registrate a Protocollo Generale. Come mittente, qualora non diversamente riscontrabile dall’esame della busta, è indicato il professionista che ha rilasciato la certificazione e come oggetto, la dicitura “Certificazione energetica - DM 26/06/2009” e gli estremi identificativi dell’immobile cui si riferiscono. L’eventuale lettera accompagnatoria è protocollata separatamente e la sua registrazione di protocollo collegata con la funzionalità “Riferimenti” alle diverse registrazioni delle certificazioni energetiche accompagnate. |
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3. La proposta VE.NET.energiaStante l’attuale sviluppo normativo, che assegna alle Regioni un ruolo sempre più centrale nel processo di certificazione energetica degli edifi |
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3.1. Il Registro regionale delle attestazioni di certificazione energeticaUn passaggio fondamentale, per la sostenibilità giuridico amministrativa dell’attivazione Registro Regionale delle attestazioni di certificazione energetica, è l’individuazione, nel sistema di gestione dei flussi documentali della Regione del Veneto, delle caratteristiche del registro medesimo in relazione agli adempimenti normativi di protocollazione di cui al DPR n. 445, ed alle scelte organizzative regionali di istituire, ai fini della gestione documentale, un’unica Area Organizzativa Omogenea con un unico Registro di Protocollo. Com’è noto, infatti, la normativa relativa alla gestione dei flussi documentali nelle pubbli |
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3.2. Flussi di ricezione e registrazione delle Attestazioni di Certificazione EnergeticaSi esaminano ora i possibili flussi di ricezione e registrazione delle ACE |
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3.2.1. Ricezione ACE tramite casella PEC- Le Attestazioni di Certificazione Energetica, validamente ricevute alla casella di posta certificata della Regione del Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it saranno sottoposte a procedura di registrazione al Protocollo Generale N1, da parte della Direzione Affari Generali, P.O. Protocollo informatico, F |
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3.2.2. Ricezione ACE in formato cartaceo- Le Attestazioni di Certificazione Energetica ricevute in formato cartaceo saranno protocollate come consuetudine presso l’U.P. Energia che avrà cura di inserire nella registrazione tutti i dati necessari, compresa l’attribuzione dell’indice di classi |
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3.3. I dati del RegistroI dati del Registro sono i seguenti, desunti dalla modulistica approvata con DM 26/6/2009, allegato 6 |
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1. Area delle informazioni generali:a) Codice certificato b) Validità c) Riferimenti catastali (si richiama l’attenzione su questo punto, in quanto il modello ministeriale prevede un unico campo d’inserimento, mentre si ravvisa la necessità che i riferimenti catastali relativi all’ |
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2. Area della classe energetica globale dell’edificio |
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3. Area delle prestazioni energetiche globali e parzialia) Emissioni di Co |
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4. Area qualità involucro (raffrescamento: cinque livelli) |
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5. Area metodologie di calcolo adottate (campo testo) |
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6. Area raccomandazionia) Interventi |
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7. Area classificazione energetica globale dell’edificio - Servizi energetici inclusi nella classificazionea) Riscaldamento |
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8. Area dati prestazioni energetiche parziali8.1.Raffrescamento a) Indice energia primaria (EPe) b) Indice energia primaria limite di legge |
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9. Area delle note |
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10. Area Edificioa) Tipologia edilizia b) Tipologia costruttiva |
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11. Area degli impiantiRiscaldamento a) Anno di installazione b) Potenza nominale (Kw) c) Tipologia |
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12. Area della progettazionea) Progettista /i architettonico Indirizzo / Telefono / Email |
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13. Area della costruzionea) Costruttore Indirizzo / Telefono / Email |
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14. Area del soggetto certificatorea) Ente/Organismo pubblico / Tecnico abilitato / Energy Manager / Organismo / Società |
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15. Area della descrizione dei sopralluoghi |
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16. Area della definizione dei dati di ingressoa) Progetto energetico |
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17. Area della descrizione del softwarea) Denominazione |
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3.3.1. Modalità di implementazione dei dati nel registroAd ogni registrazione nel Registro di Protocollo di una attestazione di Certificazione Energetica, per la quale l’utente avrà attribuito il rispettivo indice di classificazione, corrisponderà una registrazione in VE.NET.energia, che si attiverà in modalità automatica al momento della classificazione medesima, generando: |
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3.3.2. Recupero e gestione dei datiNell’applicativo VE.NET.energia dovranno essere recuperati i dati già inseriti su foglio |
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4. Gli sviluppi - Sistema di presentazione delle ACE on - line il Portale VE.NET.EnergiaUlteriori sviluppi del registro portano a prevedere la possibilità di realizzazione in una apposita sezione del portale della Regione del Veneto modalità di compilazione delle ACE on - line. Si prevede che l’accesso consentirà ai soggetti interessati di avere a disposizione, in alternativa: 1. un software per la produzione, rilascio e trasmissione alla Regione del Veneto della Certificazione energetica; 2. moduli telemat |
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Appendice 1 - Normativa citata1. D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10 |
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Appendice 2 - Modello Attestato di Certificazione Energetica (All. 6 D.M. 26/06/2009) |
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