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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. Comm. Del.R. Umbria 20/07/2010, n. 164
Ord. Comm. Del.R. Umbria 20/07/2010, n. 164
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Testo del provvedimentoLa Presidente della Giunta regionale dell’Umbria Commissario delegato per la protezione civile (O.P.C.M. n. 3853/2010) |
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Art. 1 - Individuazione ambito territoriale danneggiato1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano al Comune di Marsci |
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Art. 2 - Condizioni per la concessione dei contributi1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 e favorire la ripresa delle attività produttive in esercizio alla stessa data, è concesso un contributo a favore dei |
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Art. 3 - Presentazione delle domande1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza i soggetti legittimati individuati all’articolo 2, comma 1, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’edificio danneggiato. La domanda è redatta, in carta semplice, secondo lo schema riportato nell’allegato B alla presente ordinanza. 2. I Sindaci provvedono ad un’ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici. 3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di più proprietari la domanda è presentata per i proprietari delle singole unità immobiliari dall’amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all’uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari. |
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Art. 4 - Contributi connessi a precedenti eventi sismici1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente ordinanza che abbiano gi&agrav |
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Art. 5 - Finanziamento degli interventi1. I Comuni, entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle |
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Art. 6 - Obblighi a carico dei beneficiari del contributo1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del |
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Art. 7 - Presentazione dei progetti1. A seguito del finanziamento degli interventi autorizzato dal Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, comma 2, il Comune procede alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti finanziabili, dandone comunicazione agli stessi con lettera raccomandata. 2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a presentare al Comune il progetto degli interventi, in almeno cinque copie, completo degli elaborati elencati nella scheda 0 di cui all’allegato E alla presente ordinanza, nei novanta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza dal contributo. 3. Per ogni edifico deve essere presentato un progetto unico ed i lavori dovranno essere realizzati contestualmente e in maniera unitaria affidando gli stessi ad un’unica impresa, pena la decadenza del contributo. 4. I benefic |
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Art. 8 - Determinazione del contributo concedibile1. Il contributo di cui al comma 1 dell’art. 2 spettante agli aventi diritto è pari alla minore somma tra: - il costo ammissibile a contributo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A., se non recuperabile; e - l’importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 480,00 euro/mq per la superficie complessiva dell’unità immobiliare in metri quadrati. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall’art. 10, comma 2, del Reg. reg. 9 febbraio 2005, n. 2. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio. |
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Art. 9 - Edifici di proprietà pubblica e privata1. Per consentire la riparazione di edifici nei quali sono comprese anche unità immobiliari di proprietà della Regione, degli enti locali, nonché dei soggetti da questi derivati o partecipati, il Commissario delegato provvede a inserire gli interventi sulle predette unità immobiliari nei piani relativi alle opere pubbliche. 2. Qualora le quote millesimali di maggioranza dell’edificio siano di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, la realizzazione degli interventi di riparazione dell’intero edificio è effettuata con le procedure previste per la riparazione degli ed |
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Art. 10 - Autorizzazione all’inizio dei lavori e concessione del contributo1. Il Comune verificata la completezza della documentazione progettuale e amministrativa, nonché la sussistenza delle condizio |
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Art. 11 - Priorità per la concessione dei contributi1. I contributi sono concessi dal Comune nel rispetto delle seguenti fasce di priorità e nei limiti del finanziamento autorizzato dal Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, comma 2: a) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite alla data dell’evento sismico ad abitazione principale dei proprietari e che, per effetto dell’evento sismico, risultino sgomberate con ordinanza sindacale; |
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Art. 12 - Esecuzione dei lavori1. I lavori devono avere inizio entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione contributiva ai soggetti beneficiari e essere ultimati entro dodici mesi dalla medesima comunicazione, a pena di decadenza dal contributo. 2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare per giustificati motivi la proroga dei predetti |
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Art. 13 - Erogazione dei contributi1. I contributi sono erogati dal Comune agli aventi diritto secondo le modalità e procedure stabilite dalla Delib. G.R. 24 aprile 2002, n. 508 e successive modificazioni ed integrazioni, nei tempi e nei modi di seguito indicati: a) 40% dopo la comunicazione di inizio dei lavori, debitamente verificata dal Comune; b) 50% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori per un importo pari ad almeno il 40% dell’importo complessivo dei lavori ammessi a contributo, debitamente verificato dal Comune; c) saldo all’ultimazione dei lavori. 2. L’erogazione del saldo è subordin |
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Art. 14 - Controlli1. Al fine di garantire l’osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. |
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Art. 15 - Cumulabilità dei contributi1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contribu |
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Art. 16 - Esclusione dai contributi1. Sono esclusi dal contributo gli immobili costruiti in violazione delle norme urban |
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Allegato A - Direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici privati danneggiati dal sismaParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato B - Domanda di contributoParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato C - Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato D - Riepilogo delle domande presentateParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato E - Schede di accompagnamento al progetto e relative istruzioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato F - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettistaParte di provvedimento in formato grafico |
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