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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 18/06/1992, n. 47
L. R. Abruzzo 18/06/1992, n. 47
- L.R. 17/04/2003, n. 7
- L.R. 30/11/2017, n. 57
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge stabilisce le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della |
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Art. 2 - Carta di localizzazione dei pericoli da valanga1. L'Amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo art. 3, provvede all'elaborazione, in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge. |
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Art. 3 - Procedimento di formazione degli elaborati.1. Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione civile, che |
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Art. 4 - Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - CO.RE.NE.VA.1. Presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile è istituito il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CORENEVA) con la seguente composizione: a) il dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato; b) un rappresentante tecnico della Protezione civile regionale; c) il dirigente del Servizio regionale difesa del suolo (o suo delegato); d) il dirigente del Servizio regionale genio civile competente per territorio (o suo delegato); e) un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del Dipartimento regionale Trasporti; f) due rappresentanti del Servizio meteomont dell’Arma dei carabinieri forestali, previa intesa con la competente autorità statale; |
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Art. 5 - Carta dei rischi locali di valanga1. Le aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" di cui all'art. 2, vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3, in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli |
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Art. 6 - Categorie di rischio.1. L'analisi delle singole aree a rischio comporta l'inserimento delle stesse in una delle due sottoindicate categorie: a) aree di prima categori |
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Art. 7 - Iniziative delle Amministrazioni comunali1. In presenza di esigenze contingenti di carattere locale e in attesa dell'inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nel precedente art. 6, le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi d |
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Art. 8 - Prescrizioni per le aree a rischio1. Per le aree a rischio di prima categoria è confermato il divieto di realizzare le opere o di consentire gli usi indicati nel comma 3 del precedente art. 2. |
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Art. 9 - Riesame periodico delle condizioni di rischio1. La Regione, nel rispetto della disciplina fissata dall'art. 3, procede periodicamente, almeno ogni cinque anni, ad una generale ricognizione delle c |
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Art. 10 - Notifica delle condizioni di pericolo1. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 2 e 6, il Sindaco, con le formalità pr |
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Art. 11 - Notifica delle situazioni di fatto1. Le Amministrazioni comunali sono tenute a notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta stessa da parte della Giunta regionale. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro i quarantacinque gio |
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Art. 12 - Adeguamento degli strumenti urbanistici1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste nei precedenti artt. 2 e 6, devono contenere un elaborat |
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Art. 13 - Opere di difesa e di prevenzione dei pericoli di valanghe1. A prescindere dalla previsione degli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di opere di d |
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Art. 14 - Divieti1. È fatto divieto all'Amministrazione regionale e a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni comunque interessate, |
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Art. 15 - Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente perico |
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Art. 16 - Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghivo1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo |
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Art. 17 - Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga1. Nei Comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli artt. 15 e 16 sono emesse dal Sindaco, dopo aver sentito, salvi i casi di urgenza, il parere di apposita Commissione di Comuni singoli o associati per la prevenzione dei risc |
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Art. 18 - Rilevazione neve e valanghe1. L'espletamento del servizio di rilevamento dei dati meteonivometrici e delle valanghe viene effettuato dall'Ispettorato regionale dalle foreste utilizzando, di norma, le proprie strutture nell'ambito del servizio Meteomont del Corpo Forestale dello Stato. |
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Art. 19 - Formazione professionale1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare corsi di specializzazione d |
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Art. 20 - Elaborazione stampa della cartografia1. L'Amministrazione regionale, per gli adempimenti previsti dai precedenti artt. 2, 5 e 6 può avvalersi della coll |
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Art. 21 - Coordinamento con le altre Regioni1. La Giunta regionale, avvalendosi del Servizio Protezione civile, assume le iniziative più opportune per favorire un efficace raccordo con le altre Regioni dell'arco appenninico, anche mediante la creazione di una Associazione interregionale, con l'ob |
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Art. 22 - Norma organizzativa1. Nell'ambito del Servizio Protezione civile, è istituita l'unità operativa "Neve e valanghe" con il compito di curare gli adempimenti organizzativi, amministrativi e tecnici, concernenti le applicazioni della presente legge. |
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Art. 23 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CO.RE.NE.VA., di cui al precedente art. 4, si provvede con i fondi iscritti al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge (artt. 4, 18, 19, 20), valu |
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