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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dirig.R. Lombardia 24/11/2017, n. 14744
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Testo del provvedimentoIL DIRIGENTE UO REGOLE E CONTROLLI Visti − il d.m. 37/2008 «Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici». − il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.» che in particolare all’art 15 comma 3 stabilisce che le Regioni e le Province autonome, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili»; − l’art. 18 del d.l. n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, che ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione del punto 4 dell’allegato 4 del d.lgs 28/2011 concernente il previo periodo di formazione; Atteso che l’art. 4 del d.m. 37/2008 stabilisce che i requisiti tecnico-professionali per l’installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili sono, in alternativa, i seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università’ statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività’ di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l’attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni; |
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Allegato A - Standard professionale e formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FERParte di provvedimento in formato grafico |
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