Dir. Min. Infrastrutture e Trasp. 05/08/2013, n. 4867 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Dir. Min. Infrastrutture e Trasp. 05/08/2013, n. 4867

Istruzioni e linee guida per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Dir. Min. Infrastrutture e Trasp. 07/09/2017, n. 5373
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Premessa

La Direttiva 89/196/CE, originariamente recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e sue successive integrazioni e modifiche, ha introdotto la marcatura CE per i prodotti da costruzione coperti da norme armonizzate, anche ai fini della libera circolazione di tali prodotti in ambito comunitario.

La segnaletica stradale, in quanto destinata ad essere incorporata permanentemente in opere di ingegneria civile, è ricompresa tra i suddetti prodotti.

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Evoluzione della normativa

Nel corso degli anni molte delle norme di settore sono state emanate come norme armonizzate, e con decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 aprile 2010 è stato pubblicato l’“Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione”.

Lo stesso elenco si rinviene nella Comunicazione della Commissione europea 2013/C 186/02, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 28.06.2013.

Per la parte che qui interessa si tratta delle norme seguenti, per le quali è già decorso il periodo di coesistenza:

- UNI EN 1423:2004 “Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare - Microsfere di vetro, granuli antidera

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Situazione attuale

Dal 1° luglio 2013 il Regolamento 305/2011/UE ha definitivamente sostituito la direttiva 89/106/CE, introducendo diverse modifiche; tra queste, si segnala quella relativa alle dichiarazioni di conformità di prodotto, che saranno successivamente sostituite da dichiarazioni di prestazioni di prodotto, secondo i prospetti indicati dalle norme armonizzate.

Al riguardo è dunque opportuno richiamare gli obblighi cui sono soggetti produttori ed ut

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Uniformità della segnaletica

Allo scopo di evitare il ripetersi dei segnalati comportamenti difformi, avendo come obiettivo quello della massima uniformità del panorama segnale

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Istruzioni

Fermo restando che i riferimenti primari rimangono il Codice ed il suo Regolamento, per la scelta dei prodotti, materiali ed attrezzature per segnaletica stradale occorre riferirsi alle norme armonizzate prima richiamate.

Per quanto non coperto da norme armonizzate rimangono valide le norme nazionali, in particolare i vincoli e le modalità di impiego dei segnali o dispositivi segnaletici di cui all’art. 45, c. 6, del Codice, per i quali è obbligatorio ricorrere a prodotti omologati o approvati ai sensi dell’art. 192 del Regolamento.

Ciò vale, ad esempio, per la segnaletica temporanea di cui all’art. 21, c. 3, del Codice, e agli artt. da 30 a 43 del Regolamento (ad es. delimitazioni dei cantieri, coni e delineatori flessibili, semafori e lampade da cantiere), per la segnaletica complementare di cui all’art. 42 del Codice, e agli artt. da 172 a 180 del Regolamento (ad es. delineatori speciali, segnalatori di ostacoli, delimitatori di corsia, rallentatori di velocità), ovvero per particolari impieghi (ad es. semafori per i veicoli di trasporto pubblico, chiodi per segnaletica orizzontale).

Nel caso di segnali o dispositivi segnaletici coperti da norme armonizzate, si avrà cura di evitare la scelta di prodotti caratterizzati, nei relativi prospetti, da “nessuna prestazione determinata”, o da “nessun requ

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